Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 195


IMPRESE DI RIASSICURAZIONE
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attività esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

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