Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 121


INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata;
b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l'informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

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