Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 95


abrogato - RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI DA QUELLI ALLA PERSONA

[1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
(Comma così rettificato con Comunicato 3 gennaio 2006)
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile dal 1783 al 1786 del codice civile.
(Comma così rettificato con Comunicato 3 gennaio 2006)
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza].
(Articolo abrogato dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

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