Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 82


abrogato - CAPO II Servizi turistici (AMBITO DI APPLICAZIONE)

[1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 83.
(Comma così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221)
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67].
(Articolo abrogato dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

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