Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 81


SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.
(L’originario Capo I, comprendente gli articoli da 69 a 81, è stato così sostituito, con l’attuale Capo I, comprendente gli articoli da 69 a 81-bis, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

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