Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 67-octies-decies


IRRINUNCIABILITA' DEI DIRITTI
1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.
(Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221)

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