Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 24


SEZIONE II Pratiche commerciali aggressive (PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE)
1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
(Gli articoli da 18 a 27 sono stati così sostituiti dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146)

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