Decreto Legislativo del 2003 numero 276 art. 40


SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA AUTONOMIA COLLETTIVA

1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente (114), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
(Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 1, comma 45, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente, il predetto comma 45 dell'art. 1, L. 247/2007, è stato a sua volta abrogato dall'art. 39, comma 10, lett. m), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Inoltre, a norma del comma 11 del medesimo art. 39, D.L. 112/2008, a decorrere dal 25 giugno 2008, le disposizioni del presente articolo trovano nuovamente applicazione)

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