Decreto Legislativo del 2001 numero 231 art. 65


SEZIONE VII Giudizio (TERMINE PER PROVVEDERE ALLA RIPARAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO)
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2001 numero 231 art. 65"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti