Decreto Legislativo del 2001 numero 231 art. 56


TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO NELLE INDAGINE PRELIMINARI
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2001 numero 231 art. 56"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti