Decreto Legislativo del 2001 numero 231 art. 25-duodecies


IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
(Comma aggiunto dall’ art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161)
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
(Comma aggiunto dall’ art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161)
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
(Comma aggiunto dall’ art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161)
(Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109)

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