Decreto Legislativo del 1999 numero 342 art. 25


MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI
1. ... (Sostituisce la rubrica dell'art. 120, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
2. ... (Aggiunge il comma 2 all'art. 120, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

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