Decreto Legislativo del 1998 numero 286 art. 13bis


abrogato PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE NEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

[1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
(Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241)
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione].
(Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 e, successivamente, abrogato dalla lettera c) del comma 19 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

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