abrogato [1. I marchi d'impresa concessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti, in quanto alle
cause di nullità, alle norme di legge anteriori.
2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se, anteriormente alla proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si
tratta di marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda
principale o riconvenzionale di nullità.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal presente decreto, il
termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)