Decreto Legislativo del 1992 numero 480 art. 87


abrogato CAPO VI Disposizioni transitorie e finali
[1. Le domande di brevetto per marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità
formale, sono soggette alle norme preesistenti].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1992 numero 480 art. 87"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti