Decreto Legge del 2018 numero 119 art. 22-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «e dello Stretto» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
«q-bis) dello Stretto»;
c) al comma 14, la parola: «ridotto» è sostituita dalla seguente: «modificato».
2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria».
3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2018 numero 119 art. 22-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti