Decreto Legge del 2018 numero 119 art. 19


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA

1. A decorrere dal 1° dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna «Impieghi», il periodo da «In caso di produzione combinata» fino a «quinquennio di riferimento» è sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente0,194 kg per kWh
b) gas naturale0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti0,173 kg per kWh
d) gasolio0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali0,194 kg per kWh
f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)0,312 kg per kWh.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136)
2. All'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 è abrogato;
b) nel comma 2, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2018».
3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella lettera b), le parole «da adottare entro il 30 novembre 2018» sono soppresse.

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