Decreto Legge del 2015 numero 83 art. 20


MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: “1° luglio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.
1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:
a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: “Le parti” sono inserite le seguenti: “, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,”;
b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:
“2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione”;
c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;
d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;
e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:
“3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132)
1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132:
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: “1° luglio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”. ]

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