Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 10


ABROGAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE E ABROGAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL PROVENTO ANNUALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.”.
2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare” sono sostituite dalle seguenti: “roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114:
1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.”. ]

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