Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 14


CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE IN CORSO PER L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 settembre 2014.
2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Università sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 2, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “venti”;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: “durata quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “durata di sei anni”;
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), la parola: “analitica” è soppressa, le parole: “area disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “settore concorsuale” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sentiti il CUN e l'ANVUR”;
2.2) alla lettera b), la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
2.3) alla lettera c), le parole: “con apposito decreto ministeriale” sono sostituite dalle seguenti: “con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio”;
2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“ d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)”;
2.5) alla lettera f), la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”, le parole da: “e sorteggio di un commissario” fino a: “(OCSE)” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione”;
2.6) alla lettera g), le parole da: “la corresponsione” fino alla fine della lettera sono soppresse;
2.7) alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;”;
2.8) alla lettera m), le parole da: “a partecipare” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa”;
2.9) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
“m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1°marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento prevista dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 ottobre 2015.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, dall'art. 6, comma 2, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114:
1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 settembre 2014.
2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Università sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. In attesa della revisione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale è sospesa per l'anno 2014 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'indizione delle procedure di cui agli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011.
4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015. ]

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