Decreto Legge del 2012 numero 95 art. 23-octies


CONFORMITÀ CON LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilità delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.
2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
3. L'Emittente è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.
4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non può acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente è vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo. A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. c), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione. Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. c), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 che ha inserito l'intero Titolo V-bis)

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