Decreto Legge del 2012 numero 5 art. 49


MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E FUNZIONAMENTO IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» è inserita la seguente: «massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero»;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle università» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;
a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: «, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa» sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea o» sono soppresse;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento stesso»;
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»;
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «16,»;
f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: «, anche» è soppressa;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»;
3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato» e dopo la parola: «università» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti esterni»;
5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purché» sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.»;
3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro anni»;
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
2) il terzo periodo è soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicità dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» è inserita la seguente: «7,».
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35:
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» è inserita la seguente: «massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle università» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: «, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa» sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea» sono soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento stesso»;
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»;
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «16,»;
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»;
3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato» e dopo la parola: «università» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti esterni»;
5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purché» sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.»;
3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro anni»;
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicità dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» è inserita la seguente: «7,».
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ]

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