Elenco dei capitoli
MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, DI CUI AL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35) 1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»; b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»; (Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35) c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»; (Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35) d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»; f) all'articolo 115: 1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»; 2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»; 3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.»; g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati. 2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati. [Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35: MODIFICHE AL TULPS 1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»; b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza ha validità annuale»; c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio»; d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»; f) all'articolo 115: 1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»; 2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»; 3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.»; g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati. 2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati. ]