Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 34


OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C. AUTO

[1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 30, lett. c), L. 4 agosto 2017, n. 124)
[2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 30, lett. c), L. 4 agosto 2017, n. 124)
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3, 3-bis e 3-ter)
3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3, 3-bis e 3-ter)
3-ter. L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3, 3-bis e 3-ter)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27:
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000. ]

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