Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 27-ter


CANCELLAZIONI DELLE IPOTECHE PERENTI

1. All'articolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)

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