Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 21


CAPO III Riduzioni di spesa. Costi degli apparati (SOPPRESSIONE ENTI E ORGANISMI)

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’INPDAP e l’ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
2-bis. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l’INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l’INPDAP e l’ENPALS.
(Comma inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
3. L'Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012.
(Comma così sostituito dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14)
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione. Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 904, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita società e il commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.
(Comma così modificato dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, dall’ art. 1, comma 72, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 905, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 906, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(Comma inserito dall'art. 24-bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di quaranta posti.
(Comma inserito dall'art. 24-bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.
(omissis)
(Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
[20-bis. Con riguardo all’Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all’adozione, di concerto anche con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all’ente soppresso sono attribuiti all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
(Comma inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)]
(Comma abrogato dall’ art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45)
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)

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