Decreto Legge del 2008 numero 112 art. 23


MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» sono inserite le seguenti: «, compresi i dottorati di ricerca».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» sono aggiunti i seguenti periodi: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

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