Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 38


PROROGA DELLA RIDUZIONE DELL'ACCISA SUL GAS PER USO INDUSTRIALE
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29, comma 11, del presente decreto;
b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)
1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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