Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 28-bis


DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ECCEDENTI DETENUTE IN BANCHE POPOLARI
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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