Decreto Legge del 2006 numero 223 art. 24


CONTENIMENTO SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AGLI ARBITRI
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)

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