Elenco dei capitoli
ULTERIORI INTERVENTI PER I GIOCHI OLIMPIONICI INVERNALI "TORINO 2006" 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007. 2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi»; b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,»; c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo; d) al comma 6, dopo le parole: «relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,»; e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401». 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005, il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 10 milioni di euro. (Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)