Decreto Legge del 1999 numero 502 art. 10


DOCUMENTAZIONE
1. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
2. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa concorrente, è comprovata con la produzione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
3. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), all'articolo 7, comma 1, lettera b) e all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
4. L'ammortamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) e all'articolo 8, comma 1, lettera e), è comprovato da parte delle ditte individuali e delle società di persone con la presentazione delle dichiarazione annuali dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito.
5. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza; esso è comprovato con il bilancio, corredato dalla relativa nota, e riclassificato in conformità alle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché con una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
6. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
7. I lavori eseguiti in regime di subappalto sono riferiti alle categorie del cessato Albo nazionale costruttori, secondo le risultanze dei certificati dei lavori eseguiti. Le imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto utilizzano l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo dell'intero appalto o il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 2, comma 2; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quelle anzidette e l'importo così determinato può essere utilizzato per la dimostrazione dei requisiti relativi alla sola categoria prevalente.
8. Fermo restando l'articolo 8, comma 11-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea non sono tenute al possesso del certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori.

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