Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 12


1. Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, e degli articoli 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza.
3. L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.
4. Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti.
5. Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa
con decreto la data dell'esecuzione, osservando i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 11. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

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