Decreto Direttoriale 19 dicembre 2018 art. 2




1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Direttoriale 19 dicembre 2018 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti