Costituzione Italiana art. 38


1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all' assistenza sociale.
2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all' educazione e all' avviamento professionale.
4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
5. L' assistenza privata è libera.

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