Copia conforme del testamento pubblico




Tra le diverse prescrizioni l'art. 66 l.n. rende obbligatorio per il notaio di inviare all'Archivio notarile, nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento, una copia in carta libera di ogni testamento pubblico ricevutonota1.

Detto obbligo riguarda unicamente tale tipo di atto mortis causa.

La copia del testamento pubblico, conforme all'originale, va trasmessa in busta chiusa e sigillata, sulla quale devono essere riportati i dati del testatore, del notaio rogante nonché la data e il numero del repertorio mortis causa dell'atto ricevuto.

Tale attività formale riveste particolare importanza, in quanto, in caso di furto o smarrimento del testamento pubblico originale, potrà pubblicarsi, previa autorizzazione amministrativa, direttamente la copia conforme trasmessa in Archivio nota2 .

Va ricordato che unitamente all'invio della copia in busta del testamento pubblico ricevuto, la Legge 25 maggio 1981, n. 307 all'art. 5 prevede l'invio all'Archivio, nell'analogo termine di dieci giorni, della scheda di iscrizione nel Registro generale dei testamenti.

Note

nota1

Vedi art. 79 reg. not. che, tra l'altro, prescrive che la copia in carta libera del testamento deve essere incopia conforme.
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nota2

La pubblicazione avviene ad opera del Conservatore dell'Archivio notarile, che procederà a consegnare al notaio l'originale verbale di pubblicazione che sarà trattenuto dal notaio nella propria raccolta.
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