Condizioni generali di contratto




Le condizioni generali di contratto consistono nelle clausole predisposte da uno dei contraenti con la finalità di approntare una disciplina omogenea per i rapporti che viene a intrattenere con una serie indeterminata di clienti nota1. Il predisponente è per lo più un imprenditore, la cui  attività presuppone l'elaborazione di uno o più schemi tipici di contratto da sottoporre ad una clientela "di massa" alla quale vengono erogati servizi standard. Si pensi alle compagnie di assicurazione relativamente ai contratti con i quali l'automobilista si assicura contro il rischio della responsabilità civile per i danni a terzi nella conduzione di un autoveicolo, all'azienda erogatrice del gas o dell'energia elettrica che elabora una modulistica eguale per tutti coloro che vogliono stipulare un contratto di somministrazione.

E' evidente che, qualora ogni singolo utente desiderasse intavolare una trattativa con l'azienda del gas circa le condizioni economiche e le singole clausole da introdurre nel contratto, sorgerebbero problemi insormontabili sia per l'impossibilità da parte dell'imprenditore di seguire ciascun singolo cliente nell'esecuzione di rapporti di durata dal contenuto vario e difforme l'uno rispetto all'altro, sia per la difficoltà, da parte del singolo contraente, di informarsi circa i contenuti più opportuni e il rispetto delle regole tecniche e giuridiche che disciplinano particolari settori produttivi.

All'inverso, la condotta del consumatore che, senza alcuna riflessione o ponderazione, si limita a sottoscrivere moduli dal contenuto perplesso, di sovente scritti con caratteri minuscoli e dotati di appendici tanto corpose quanto redatte con linguaggi da addetti ai lavori, rende palese che il problema da risolvere nel caso che ci occupa è non tanto quello di condurre sterili discussioni circa la presenza di una effettiva volontà del contraente, quanto quello di consentire quantomeno una corretta informazione di quest'ultimo ed una soglia minima di tutela in relazione a specifiche pattuizioni che si rivelino potenzialmente lesive dell'equilibrio della stipulazione.

Note

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La Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile n. 612, dà conto delle ragioni di natura economica che stanno alla base della contrattazione di massa: "La realtà economica odierna si fonda anche su una rapida conclusione degli affari, che è condizione di un acceleramento del fenomeno produttivo; a questa esigenza va sacrificato il bisogno di una libertà di trattativa, che imporrebbe intralci spesso insuperabili".
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