Commissione Tributaria Regionale Roma del 2016, Sez. XI numero 1471 (14/12/2016)



Deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/04, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, laddove un riaccatastamento di una serie di edifici collegato ai soli valori di mercato di zona e senza modificazioni nella realtà si pone inevitabilmente in contrasto con la capacità contributiva dei singoli mentre la rivalutazione “massiva” non assicura né il buon andamento né l’imparzialità dell’amministrazione, colpendo indiscriminatamente tutte le unità immobiliari (di una determinata microzona) senza alcuna verifica concreta del singolo bene.

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