Commissione Tributaria Regionale Roma del 2016, Sez. II numero 9888 (30/12/2016)



Le agevolazioni fiscali, in considerazione del carattere derogatorio ad una norma tributaria generale, sono strettamente legate alle particolari condizioni previste dalla norma derogatoria. Nel caso di termini decadenziali per ottenere l'agevolazione fiscale, sussiste una tale rigidità di tali termini, da non consentire l'ammissione di cause giustificative, se non quelle espressamente indicate dalla norma medesima. Il termine di due anni dall'acquisto del bene immobile per lo svolgimento della propria attività da parte del contribuente è chiaramente perentorio, né la norma prevede eccezioni giustificative. D'altra parte, i lavori di ristrutturazione edilizia non si possono in alcun modo considerare come lo svolgimento della propria attività.

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