Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sez. XLIV del 2015 numero 6728 (24/07/2015)




La clausola di non discriminazione contenuta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in virtù della quale i costi sostenuti dalle imprese italiane per le prestazioni ricevute o per gli acquisti di beni effettuate da soggetti residenti negli stati sottoscrittori della convenzione, devono sottostare alle medesime regole di deducibilità previste per le operazioni concluse con soggetti italiani, prevale sulla normativa interna in materia indeducibilità dei costi black list, sempreché nella stessa convenzione non sia presente la clausola di salvaguardia. Ciò anche alla luce della norma dell’art. 117 Cost. in forza del quale gli obblighi internazionali costituiscono un vincolo alla potestà legislativa dello stato e delle regioni.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sez. XLIV del 2015 numero 6728 (24/07/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti