Codice Penale art. 617 bis


INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE OD IMPEDIRE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
1. Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, insalla apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telrgrafiche o telefoniche tra altre persone è pounito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un poubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione deei doveri inerenti alla funzione o servizio on da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Penale art. 617 bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti