Codice Penale art. 594


INGIURIA

[Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone].
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016)

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