Codice di Procedura Penale art. 537-bis


INDEGNITÀ A SUCCEDERE

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.
(Articolo inserito dall’art. 5, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 4, a decorrere dal 16 febbraio 2018)

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