Codice di Procedura Penale art. 537-bis
INDEGNITÀ A SUCCEDERE
1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.
(Articolo inserito dall’art. 5, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 4, a decorrere dal 16 febbraio 2018)