Codice Civile art. 94


LUOGO DELLA PUBBLICAZIONE
1. La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
[2. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza]
(Comma abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
[3. L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione].
(Comma abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)

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