Codice Civile art. 925


ANIMALI MANSUEFATTI
1. Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.
2. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro 20 giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

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