Codice Civile art. 912


CONCILIAZIONE DI OPPOSTI INTERESSI
1. Se sorge controversia tra i proprietari a cui un' acqua non pubblica può essere utile, l' autorità giudiziaria deve valutare l' interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all' agricoltura o all' industria dall' uso a cui l' acqua è destinata o si vuol destinare.
2. L' autorità giudiziaria può assegnare un' indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.
3. In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 912"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti