Codice Civile art. 910


Abrogato
[1. Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un' acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l' irrigazione dei suoi terreni e per l' esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.]
(Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238)

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