Codice Civile art. 85


INTERDIZIONE PER INFERMITA' DI MENTE
1. Non può contrarre matrimonio l' interdetto per infermità di mente.
2. Se l' istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull' istanza non sia passata in giudicato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 85"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti