Codice Civile art. 768-octies


CONTROVERSIE (Il capo V-bis, comprendente gli articoli da 768-bis a 768-octies, è stato aggiunto dall'art. 2 della Legge 14 febbraio 2006, n. 55)

1. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
(Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 768-octies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti