Codice Civile art. 56


RITORNO DELL' ASSENTE O PROVA DELLA SUA ESISTENZA
1. Se durante il possesso temporaneo l' assente ritorna o è provata l' esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l' adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell' articolo 48.
2. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell' articolo 54 restano irrevocabili.
3. Se l' assenza è stata volontaria e non è giustificata, l' assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell' articolo 53.

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